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Legge Regionale 22/09_Piano Casa


Legge Regionale 8 ottobre 2009, n. 22 “Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edili- zia sostenibile”, meglio nota come PIANO CASA.

Viene introdotto un nuovo strumento urbanistico che ha come ambito di applicazione gli edifici ultimati alla data del 31 dicembre 2008, siano essi di natura residenziale, commerciale o produttiva, sia pubblici che privati, con i quali è possibile realizzare interventi edilizi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, recupero dei sottotetti ai fini abitativi, sia in ambito urbano che rurale.

In ambito rurale è consentito cumulare all'ampliamento volumetrico anche il cambio di destinazione d'uso in residenziale di manufatti accessori, per i quali è possibile prevedere inoltre l'accorpamento in aderenza al fabbricato residenziale principale, con o senza la redazione di un Piano di recupero.

Si possono eseguire ampliamenti volumetrici di immobili residenziali in misura pari al venti per cento della cubatura esistente, oppure ampliamenti volumetrici di immobili non residenziali nei limiti del 20 per cento della superficie utile lorda (SUL).

Per i fabbricati residenziali è possibile presentare progetti di demolizione, parziale o integrale, e di ricostruzione con ampliamenti volumetrici pari al trenta per cento della volumetria esistente qualora si ottenga un aumento del quindici per cento dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto ai parametri fissati dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal DPR 2 aprile 2009 n. 59; e con ampliamenti fino al quaranta per cento della volumetria esistente qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

Per i fabbricati non residenziali anolagamente è possibile presentare progetti di demolizione, parziale o integrale, e di ricostruzione con ampliamenti volumetrici pari al trenta per cento della superficie utile lorda da demolire qualora si ottenga un aumento del quindici per cento dell’efficienza energetica dell’edificio rispetto ai parametri fissati dal D.Lgs. n. 192/2005 e dal DPR 2 aprile 2009 n. 59; e con ampliamenti fino al quaranta per cento della superficie utile lorda da demolire qualora si raggiunga il punteggio 2 della versione sintetica del Protocollo Itaca Marche.

Infine sono previsti interventi di recupero ai fini abitativi dei locali sottotetto aventi un altezza media per ogni singola unità immobiliare pari a m 2,40 per gli spazi ad uso abitativo, riducibile ad un'altezza media di 2,20 per gli spazi accessori e di servizio.

Tutti gli interventi sopra descritti sono soggetti a Permesso di Costruire oneroso, per quanto riguarda i diritti di segreteria, il Costo di Costruzione, gli Oneri di Urbanizzazione Primaria e Secondaria, e la monetizzazione degli standard urbanistici.